Sentenza 102/1974 (ECLI:IT:COST:1974:102)
Massima numero 7170
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
04/04/1974; Decisione del
04/04/1974
Deposito del 18/04/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 102/74. LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - SOMME DOVUTE DAI PRIVATI A TITOLO DI STIPENDIO, DI SALARIO E DI ALTRE INDENNITA' (ANCHE DI LICENZIAMENTO) - COD. PROC. CIV., ART. 545 - PIGNORABILITA' NEI LIMITI DI UN QUINTO, SENZA FAR SALVO QUANTO SIA INDISPENSABILE PER IL DEBITORE ED I COMPONENTI DELLA SUA FAMIGLIA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 514 PER L'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - INSUSSISTENZA. ESPROPRIAZIONE - DETERMINAZIONE DEI BENI CHE NE SONO OGGETTO E DEI LIMITI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA.
SENT. 102/74. LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - SOMME DOVUTE DAI PRIVATI A TITOLO DI STIPENDIO, DI SALARIO E DI ALTRE INDENNITA' (ANCHE DI LICENZIAMENTO) - COD. PROC. CIV., ART. 545 - PIGNORABILITA' NEI LIMITI DI UN QUINTO, SENZA FAR SALVO QUANTO SIA INDISPENSABILE PER IL DEBITORE ED I COMPONENTI DELLA SUA FAMIGLIA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 514 PER L'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - INSUSSISTENZA. ESPROPRIAZIONE - DETERMINAZIONE DEI BENI CHE NE SONO OGGETTO E DEI LIMITI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA.
Testo
Non e' fondata, in relazione agli artt. 3, comma primo e 31 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 545 del codice di procedura civile nella parte in cui la norma, pur fissando entro il limite di un quinto la pignorabilita' delle somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario e di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, non fa salva una parte delle predette somme che si debba ritenere indispensabile per il debitore ed i componenti la sua famiglia. Raffrontando gli artt. 545 e 514 del codice di procedura civile si rileva che le situazioni rispettivamente disciplinate dall'una e dall'altra sono diverse, con la conseguenza che la diversita' di disciplina trova razionale giustificazione in rapporto ai diversi interessi presi in considerazione e non viola quindi il principio di eguaglianza.
Non e' fondata, in relazione agli artt. 3, comma primo e 31 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 545 del codice di procedura civile nella parte in cui la norma, pur fissando entro il limite di un quinto la pignorabilita' delle somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario e di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, non fa salva una parte delle predette somme che si debba ritenere indispensabile per il debitore ed i componenti la sua famiglia. Raffrontando gli artt. 545 e 514 del codice di procedura civile si rileva che le situazioni rispettivamente disciplinate dall'una e dall'altra sono diverse, con la conseguenza che la diversita' di disciplina trova razionale giustificazione in rapporto ai diversi interessi presi in considerazione e non viola quindi il principio di eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte