Sentenza 103/1974 (ECLI:IT:COST:1974:103)
Massima numero 7171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  04/04/1974;  Decisione del  04/04/1974
Deposito del 18/04/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 103/74. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE - ATTI PRELIMINARI - COD. PROC. PEN., ART. 225, SECONDO COMMA (MODIFICATO DALLA LEGGE 5 DICEMBRE 1969, N. 932, E DAL D.L. 23 GENNAIO 1971, N. 2, CONVERTITO IN LEGGE 18 MARZO 1971, N. 62) - VIETA ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA DI PROCEDERE AL SOMMARIO INTERROGATORIO DELL'ARRESTATO O DEL FERMATO (MENTRE LO CONSENTE QUANDO LO INDIZIATO DI REATO SIA A PIEDE LIBERO) - RAZIONALITA' - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non viola l'art. 3 della Costituzione l'art. 225, secondo comma c.p.p.(quale risulta dalle modifiche apportate dallo art. 3, secondo comma della legge 5 dicembre 1969, n. 932 e non innovato dall'art. 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62), in quanto vieta alla polizia giudiziaria di procedere al sommario interrogatorio dell'arrestato o del fermato, mentre lo consente quando l'indiziato sia a piede libero. Risponde, infatti, a un criterio di piena ragionevolezza l'aver differenziato il rapporto con la polizia giudiziaria dell'inquisito in liberta' e quello dell'arrestato o fermato, che deve essere posto prontamente a disposizione dell'autorita' giudiziaria, la quale deve provvedere senza indugio all'interrogatorio. D'altro canto, all'arrestato o al fermato e' consentito di fornire alla polizia giudiziaria elementi a discarico di propria iniziativa e di fare richieste di accertamenti e riscontri urgenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte