Sentenza 104/1974 (ECLI:IT:COST:1974:104)
Massima numero 7172
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
04/04/1974; Decisione del
04/04/1974
Deposito del 18/04/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7173
Titolo
SENT. 104/74 A. GIUDIZIO DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - QUESTIONE SOLLEVATA DAL PRETORE IN VESTE NON DI PUBBLICO MINISTERO, BENSI' DI GIUDICE - AMMISSIBILITA'.
SENT. 104/74 A. GIUDIZIO DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - QUESTIONE SOLLEVATA DAL PRETORE IN VESTE NON DI PUBBLICO MINISTERO, BENSI' DI GIUDICE - AMMISSIBILITA'.
Testo
E' ammissibile una questione di legittimita' costituzionale sollevata dal pretore, nel quale le due funzioni di pubblico ministero e di giudice sono unificate. Ne' e' consentito presumere che, avendo il giudice a quo rimesso in limine gli atti alla Corte, lo abbia fatto come pubblico ministero e non come giudice, cioe' prima e non dopo aver esercitato l'azione penale, sia perche' questa non si concreta in un atto formale, sia perche' il pretore, per i reati di sua competenza, qualora non proceda ad atti di istruzione, non ha l'obbligo di contestare il fatto, ne' di disporre la comunicazione giudiziaria, ne' di interrogare l'indiziato o l'imputato fuori dei casi previsti nell'art. 398, ultimo comma, c.p.p..
E' ammissibile una questione di legittimita' costituzionale sollevata dal pretore, nel quale le due funzioni di pubblico ministero e di giudice sono unificate. Ne' e' consentito presumere che, avendo il giudice a quo rimesso in limine gli atti alla Corte, lo abbia fatto come pubblico ministero e non come giudice, cioe' prima e non dopo aver esercitato l'azione penale, sia perche' questa non si concreta in un atto formale, sia perche' il pretore, per i reati di sua competenza, qualora non proceda ad atti di istruzione, non ha l'obbligo di contestare il fatto, ne' di disporre la comunicazione giudiziaria, ne' di interrogare l'indiziato o l'imputato fuori dei casi previsti nell'art. 398, ultimo comma, c.p.p..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte