Sentenza 104/1974 (ECLI:IT:COST:1974:104)
Massima numero 7173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  04/04/1974;  Decisione del  04/04/1974
Deposito del 18/04/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7172


Titolo
SENT. 104/74 B. FRODI ALIMENTARI - LAVORAZIONE E COMMERCIO DI SFARINATI, PASTE ALIMENTARI, ETC. - LEGGE 4 LUGLIO 1967, N.580, ARTT. 42, SETTIMO COMMA E 45 - INTERPOSIZIONE DEL MEDICO PROVINCIALE TRA IL CAPO DEL LABORATORIO DI ANALISI (AL QUALE RISULTI L'INFRAZIONE) E IL TITOLO DELL'OBBLIGO DI PROMUOVERE L'AZIONE PENALE - NON E' VIOLATO L'ART. 112 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale non esclude che l'ordinamento stabilisca determinate condizioni per il promuovimento o la prosecuzione di essa, anche in considerazione degli interessi pubblici perseguiti dall'amministrazione dello Stato. E', pertanto, infondata, in riferimento all'art. 112 Cost. la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 42, settimo comma, e 45 della legge 4 luglio 1967, n. 580, per i quali, rispettivamente, il medico provinciale deve trasmettere all'autorita' giudiziaria la denunzia nel caso di infrazioni accertate dal capo del laboratorio di analisi quando si tratti di delitti previsti dai capi II e III del titolo VI del libro II del c.p., fra i quali non e' compreso l'art. 515 sulla frode in commercio, ovvero nell'ipotesi di omesso pagamento della somma stabilita in via amministrativa a carico del trasgressore. Del resto, la conciliazione in via amministrativa e' un istituto accolto nel nostro diritto specie in materie di carattere tecnico. D'altra parte, la ipotizzabilita', rispetto alla legge n. 580 del 1967, della frode in commercio e' assai remota ed ogni qualvolta pervenga al pubblico ministero o al pretore notizia di reati diversi da quelli previsti in tale legge, l'azione penale puo' (e deve) essere liberamente ed obbligatoriamente promossa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte