Sentenza 105/1974 (ECLI:IT:COST:1974:105)
Massima numero 7174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
04/04/1974; Decisione del
04/04/1974
Deposito del 18/04/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 105/74. PESCA - PERMESSO DI PESCA - LEGGE 14 LUGLIO 1965, N. 963, ART. 26, LETT. C - SOSPENSIONE DELLA SUA VALIDITA' - PENA ACCESSORIA - COLPISCE L'AUTORE DEL REATO TITOLARE DEL PERMESSO - ESTENSIONE AL CONTITOLARE NON IMPUTATO - PREGIUDIZIO DI MERO FATTO - NON E' VIOLATO L'ART. 27, PRIMO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. PESCA - PERMESSO DI PESCA - LEGGE 14 LUGLIO 1965, N. 963, ART. 26, LETT. D - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. (COSTITUZIONE, ARTT. 1, 4, SECONDO COMMA, 27, PRIMO E TERZO COMMA, 35 E 36).
SENT. 105/74. PESCA - PERMESSO DI PESCA - LEGGE 14 LUGLIO 1965, N. 963, ART. 26, LETT. C - SOSPENSIONE DELLA SUA VALIDITA' - PENA ACCESSORIA - COLPISCE L'AUTORE DEL REATO TITOLARE DEL PERMESSO - ESTENSIONE AL CONTITOLARE NON IMPUTATO - PREGIUDIZIO DI MERO FATTO - NON E' VIOLATO L'ART. 27, PRIMO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. PESCA - PERMESSO DI PESCA - LEGGE 14 LUGLIO 1965, N. 963, ART. 26, LETT. D - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. (COSTITUZIONE, ARTT. 1, 4, SECONDO COMMA, 27, PRIMO E TERZO COMMA, 35 E 36).
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 lett. d, della legge 14 luglio 1965, n. 963, in riferimento agli artt. 1, 4, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 35 e 36 della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 30 del 1972. La sospensione del permesso di pesca, col conseguente divieto dell'uso, per la pesca, del natante e dei relativi arredi e attrezzi, e' una pena accessoria, che colpisce l'autore del reato, titolare del permesso, mentre per il contitolare eventualmente estraneo, come singolo, alla violazione, non si tratta di sanzione, bensi' di pregiudizio di mero fatto. Non e', pertanto, violato l'art, 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 lett. d, della legge 14 luglio 1965, n. 963, in riferimento agli artt. 1, 4, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 35 e 36 della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 30 del 1972. La sospensione del permesso di pesca, col conseguente divieto dell'uso, per la pesca, del natante e dei relativi arredi e attrezzi, e' una pena accessoria, che colpisce l'autore del reato, titolare del permesso, mentre per il contitolare eventualmente estraneo, come singolo, alla violazione, non si tratta di sanzione, bensi' di pregiudizio di mero fatto. Non e', pertanto, violato l'art, 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte