Sentenza 107/1974 (ECLI:IT:COST:1974:107)
Massima numero 7181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
05/04/1974; Decisione del
05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 107/74 B. PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA - COSTITUZIONE, ART. 44 - INTERPRETAZIONE - CONSENTE INTERVENTI LEGISLATIVI PIU' PENETRANTI DI QUELLI AMMESSI ALL'ART. 42.
SENT. 107/74 B. PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA - COSTITUZIONE, ART. 44 - INTERPRETAZIONE - CONSENTE INTERVENTI LEGISLATIVI PIU' PENETRANTI DI QUELLI AMMESSI ALL'ART. 42.
Testo
L'art. 44 della Costituzione richiede che le limitazioni alla proprieta' terriera siano finalizzate non solo alla instaurazione di "equi rapporti sociali", ma anche alla realizzazione di condizioni che consentano il "razionale sfruttamento del suolo". Da questo principio discende che le limitazioni imposte dal legislatore contrastino con l'art. 44 Cost., tutte le volte in cui, per il loro contenuto, non favoriscano, o addirittura, ostacolino il conseguimento di quelle finalita'.
L'art. 44 della Costituzione richiede che le limitazioni alla proprieta' terriera siano finalizzate non solo alla instaurazione di "equi rapporti sociali", ma anche alla realizzazione di condizioni che consentano il "razionale sfruttamento del suolo". Da questo principio discende che le limitazioni imposte dal legislatore contrastino con l'art. 44 Cost., tutte le volte in cui, per il loro contenuto, non favoriscano, o addirittura, ostacolino il conseguimento di quelle finalita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte