Sentenza 107/1974 (ECLI:IT:COST:1974:107)
Massima numero 7182
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  05/04/1974;  Decisione del  05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7180  7181  7183  7184  7185  7186  7187  7188  7189


Titolo
SENT. 107/74 C. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - PROROGA - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ART. 32, E LEGGE 4 AGOSTO 1971, N. 592, ART. 5 TER, ULTIMO COMMA - ABROGAZIONE DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1961 N. 527, E ART. 1 DEL D.L.C.P.S. 1 APRILE 1947, N. 273, CHE ASSUMONO COME CAUSA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA L'IPOTESI IN CUI IL CONCEDENTE VOGLIA COMPIERE RADICALI TRASFORMAZIONI AGRARIE - VIOLAZIONE DELL'ART. 44 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e 5 ter della legge 4 agosto 1971, n. 592, che hanno abrogato la facolta' del concedente di ottenere la cessazione della proroga nel caso in cui egli voglia compiere radicali trasformazioni agrarie, sono costituzionalmente illegittimi per contrasto con l'art. 44 della Costituzione; poiche' alla base della cessazione della proroga vi e' una finalita' che trascende l'interesse del concedente, (come e' dimostrato dalla necessita' di un controllo pubblico, esercitato dall'Ispettorato agrario compartimentale, sulle opere e sulla loro utilita', in funzione "dell'interesse generale della produzione agraria", e "della esigenza della occupazione della manodopera"), l'eliminazione dall'ordinamento di tale possibile cessazione, diretta ad impedire che il regime della proroga ostacolasse un fine pubblico quale il "razionale sfruttamento del suolo", viene a collidere con l'art. 44 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte