Sentenza 107/1974 (ECLI:IT:COST:1974:107)
Massima numero 7183
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  05/04/1974;  Decisione del  05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7180  7181  7182  7184  7185  7186  7187  7188  7189


Titolo
SENT. 107/74 D. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - PROROGA - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ART. 32, E LEGGE 4 AGOSTO 1971, N. 592, ART. 5 TER, ULTIMO COMMA - ABROGAZIONE DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1961, N. 527, E ART. 1 DE D.L.C.P.S. 1 APRILE 1947, N. 273, CHE ASSUMONO COME CAUSA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA L'IPOTESI IN CUI IL CONCEDENTE VOGLIA COMPIERE RADICALI TRASFORMAZIONI AGRARIE - NON CONSENTE DI STABILIRE EQUI RAPPORTI SOCIALI - VIOLAZIONE DELL'ART. 44 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'abrogazione, da parte degli artt. 32 della legge n. 11 del 1971 e 5 ter della legge n. 592 del 1971, delle norme (art. unico l. n. 527 del 1961 e 1 lett. b del D.L.C.P.S. n. 273 del 1947), che escludono la proroga del contratto agrario, contrasta anche con il fine di stabilire "equi rapporti sociali", che costituisce il secondo degli scopi che l'art. 44 Cost. configura come validi a rendere legittimi gli obblighi e i vincoli che possono essere imposti alla proprieta' terriera: ed invero, per stabilire "equi rapporti sociali" non basta assicurare la tutela di una sola delle due parti del rapporto, anche se si tratti di quella contrattualmente piu' debole, perche' occorre un equo contemperamento degli interessi di entrambe. E tale situazione non puo' dirsi che si verifichi quando al proprietario concedente e' preclusa l'unica possibilita', prima concessagli, di rientrare in possesso del fondo al fine di operarvi trasformazioni radicali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte