Sentenza 107/1974 (ECLI:IT:COST:1974:107)
Massima numero 7184
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
05/04/1974; Decisione del
05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 107/74 E. PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA - COSTITUZIONE, ART. 44 - OBBLIGHI E VINCOLI ALLA PROPRIETA' AL FINE DI STABILIRE EQUI RAPPORTI SOCIALI - FINALITA' NON COINCIDENTE CON LA "FUNZIONE SOCIALE" DI CUI ALL'ART. 42.
SENT. 107/74 E. PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA - COSTITUZIONE, ART. 44 - OBBLIGHI E VINCOLI ALLA PROPRIETA' AL FINE DI STABILIRE EQUI RAPPORTI SOCIALI - FINALITA' NON COINCIDENTE CON LA "FUNZIONE SOCIALE" DI CUI ALL'ART. 42.
Testo
Il fine di stabilire "equi rapporti sociali", di cui all'art. 44 della Costituzione, non coincide con la piu' generica finalita' espressa dall'art. 42, che assegna alla proprieta' una "funzione sociale": mentre questa puo' essere conseguibile anche mediante l'attuazione incondizionata del regime di proroga, in quanto idoneo a consolidare la posizione del concessionario del fondo, coltivatore manuale della terra, la realizzazione di "equi rapporti sociali" presuppone che non soltanto venga assicurata la tutela di una sola delle parti del rapporto, anche se si tratti di quella contrattuale piu' debole, ma piuttosto che sia stabilito un equo contemperamento degli interessi di entrambe.
Il fine di stabilire "equi rapporti sociali", di cui all'art. 44 della Costituzione, non coincide con la piu' generica finalita' espressa dall'art. 42, che assegna alla proprieta' una "funzione sociale": mentre questa puo' essere conseguibile anche mediante l'attuazione incondizionata del regime di proroga, in quanto idoneo a consolidare la posizione del concessionario del fondo, coltivatore manuale della terra, la realizzazione di "equi rapporti sociali" presuppone che non soltanto venga assicurata la tutela di una sola delle parti del rapporto, anche se si tratti di quella contrattuale piu' debole, ma piuttosto che sia stabilito un equo contemperamento degli interessi di entrambe.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 44
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte