Sentenza 107/1974 (ECLI:IT:COST:1974:107)
Massima numero 7184
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  05/04/1974;  Decisione del  05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7180  7181  7182  7183  7185  7186  7187  7188  7189


Titolo
SENT. 107/74 E. PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA - COSTITUZIONE, ART. 44 - OBBLIGHI E VINCOLI ALLA PROPRIETA' AL FINE DI STABILIRE EQUI RAPPORTI SOCIALI - FINALITA' NON COINCIDENTE CON LA "FUNZIONE SOCIALE" DI CUI ALL'ART. 42.

Testo
Il fine di stabilire "equi rapporti sociali", di cui all'art. 44 della Costituzione, non coincide con la piu' generica finalita' espressa dall'art. 42, che assegna alla proprieta' una "funzione sociale": mentre questa puo' essere conseguibile anche mediante l'attuazione incondizionata del regime di proroga, in quanto idoneo a consolidare la posizione del concessionario del fondo, coltivatore manuale della terra, la realizzazione di "equi rapporti sociali" presuppone che non soltanto venga assicurata la tutela di una sola delle parti del rapporto, anche se si tratti di quella contrattuale piu' debole, ma piuttosto che sia stabilito un equo contemperamento degli interessi di entrambe.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 44

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte