Sentenza 107/1974 (ECLI:IT:COST:1974:107)
Massima numero 7185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
05/04/1974; Decisione del
05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 107/74 F. DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DI DISPOSIZIONI ABROGATIVE - OPERATIVITA' DELLE NORME GIA' ABROGATE - LORO SINDACABILITA' - EVENTUALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA CONSEGUENZIALE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 27).
SENT. 107/74 F. DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DI DISPOSIZIONI ABROGATIVE - OPERATIVITA' DELLE NORME GIA' ABROGATE - LORO SINDACABILITA' - EVENTUALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA CONSEGUENZIALE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 27).
Testo
Qualora per effetto di precedenti statuizioni ridiventino operanti le norme abrogate dalle disposizioni dichiarate illegittime, la Corte ha il dovere di controllare se quelle norme, in base alle stesse considerazioni che hanno portato all'illegitimita' costituzionale della loro abrogazione, non presentino aspetti di parziale illegittimita'. Pertanto, se per effetto di una sentenza della Corte, col cessare del vigore di disposizioni costituzionalmente illegittime, diventino applicabili altre norme a loro volta confliggenti con principi costituzionali, deve esercitarsi il potere previsto dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Qualora per effetto di precedenti statuizioni ridiventino operanti le norme abrogate dalle disposizioni dichiarate illegittime, la Corte ha il dovere di controllare se quelle norme, in base alle stesse considerazioni che hanno portato all'illegitimita' costituzionale della loro abrogazione, non presentino aspetti di parziale illegittimita'. Pertanto, se per effetto di una sentenza della Corte, col cessare del vigore di disposizioni costituzionalmente illegittime, diventino applicabili altre norme a loro volta confliggenti con principi costituzionali, deve esercitarsi il potere previsto dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27