Sentenza 107/1974 (ECLI:IT:COST:1974:107)
Massima numero 7187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  05/04/1974;  Decisione del  05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7180  7181  7182  7183  7184  7185  7186  7188  7189


Titolo
SENT. 107/74 H. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - LEGGE 13 GIUGNO 1961, N. 527, E D.L.C.P.S. 1 APRILE 1947, N. 273, ART. 1 - OPERATIVITA' A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DELLE DISPOSIZIONI CHE LE AVEVANO ABROGATE - CESSAZIONE DELLA PROROGA NELL'IPOTESI IN CUI IL CONCEDENTE VOGLIA COMPIERE RADICALI TRASFORMAZIONI AGRARIE - NON PREVEDONO CHE, IN TAL CASO, AL CONCESSIONARIO SIA DOVUTO UN EQUO INDENNIZZO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 44 della Costituzione, l'articolo unico della legge 13 giugno 1961 n. 527, e l'art. 1 D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, nella parte in cui non prevedono che al concessionario, nei cui confronti sia pronunciata la cessazione della proroga per la causa ivi prevista, e' dovuto un equo indennizzo. Ed, invero, contrasta con il fine della instaurazione di equi rapporti sociali una disciplina che non preveda un simile ristoro a favore di chi beneficiava di un diritto di proroga che viene fatto cessare in vista di un interesse del concedente e della collettivita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27