Sentenza 107/1974 (ECLI:IT:COST:1974:107)
Massima numero 7188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
05/04/1974; Decisione del
05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 107/74 I. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - CESSAZIONE DELLA PROROGA NELL'IPOTESI IN CUI IL CONCEDENTE VOGLIA COMPIERE RADICALI TRASFORMAZIONI AGRARIE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE VOLONTARIA O GIUDIZIALE - CRITERI.
SENT. 107/74 I. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - CESSAZIONE DELLA PROROGA NELL'IPOTESI IN CUI IL CONCEDENTE VOGLIA COMPIERE RADICALI TRASFORMAZIONI AGRARIE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE VOLONTARIA O GIUDIZIALE - CRITERI.
Testo
L'indennizzo, spettante al lavoratore manuale della terra, che lascia il fondo non per sua scelta ma perche' la sua permanenza non e' compatibile con i lavori di trasformazione agraria che il concedente intende compiere sul fondo stesso, deve essere liquidato, ove le parti non si accordino, ad opera del giudice, il quale, nel determinarne l'ammontare, terra' conto dell'importo del canone, del reddito del fondo, della durata del rapporto e di tutti gli altri elementi ricorrenti nella specie.
L'indennizzo, spettante al lavoratore manuale della terra, che lascia il fondo non per sua scelta ma perche' la sua permanenza non e' compatibile con i lavori di trasformazione agraria che il concedente intende compiere sul fondo stesso, deve essere liquidato, ove le parti non si accordino, ad opera del giudice, il quale, nel determinarne l'ammontare, terra' conto dell'importo del canone, del reddito del fondo, della durata del rapporto e di tutti gli altri elementi ricorrenti nella specie.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte