Sentenza 164/2020 (ECLI:IT:COST:2020:164)
Massima numero 42589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  11/06/2020;  Decisione del  11/06/2020
Deposito del 24/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  42587  42588  42590


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Ininfluenza dello ius superveniens sulla norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 93, lett. e), della legge n. 205 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per (sopravvenuto) difetto di rilevanza, alla luce della modifica dei bandi di concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale disciplinati dalla disposizione censurata. Tale modifica, oltre a riguardare solo quest'ultima qualifica (e non l'istituzione della riserva di posti), concerne i concorsi in atto e non incide sui presupposti ed invariati regolamenti di amministrazione, né sulle stesse norme di legge censurate.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 93

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte