Sentenza 164/2020 (ECLI:IT:COST:2020:164)
Massima numero 42589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
11/06/2020; Decisione del
11/06/2020
Deposito del 24/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Ininfluenza dello ius superveniens sulla norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Ininfluenza dello ius superveniens sulla norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 93, lett. e), della legge n. 205 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per (sopravvenuto) difetto di rilevanza, alla luce della modifica dei bandi di concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale disciplinati dalla disposizione censurata. Tale modifica, oltre a riguardare solo quest'ultima qualifica (e non l'istituzione della riserva di posti), concerne i concorsi in atto e non incide sui presupposti ed invariati regolamenti di amministrazione, né sulle stesse norme di legge censurate.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 93, lett. e), della legge n. 205 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per (sopravvenuto) difetto di rilevanza, alla luce della modifica dei bandi di concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale disciplinati dalla disposizione censurata. Tale modifica, oltre a riguardare solo quest'ultima qualifica (e non l'istituzione della riserva di posti), concerne i concorsi in atto e non incide sui presupposti ed invariati regolamenti di amministrazione, né sulle stesse norme di legge censurate.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2017
n. 205
art. 1
co. 93
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte