Sentenza 108/1974 (ECLI:IT:COST:1974:108)
Massima numero 7190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  05/04/1974;  Decisione del  05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7191


Titolo
SENT. 108/74 A. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - COSTITUZIONE, ART. 21 - INTERPRETAZIONE - DOTTRINE CHE NON SUSCITANO VIOLENTE REAZIONI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO E NON SONO PERICOLOSE PER LA PUBBLICA TRANQUILLITA' - ESTERNAZIONE E DIFFUSIONE - LEGITTIMITA'. REATO IN GENERE - SINGOLI REATI - DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - ISTIGAZIONE ALL'ODIO FRA LE CLASSI SOCIALI - COD. PEN., ART. 415 - INDETERMINATEZZA - MANCATA SPECIFICAZIONE CHE L'ISTIGAZIONE DEV'ESSERE ATTUATA IN MODO PERICOLOSO PER LA PUBBLICA TRANQUILLITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Le teorie della necessita' del contrasto e della lotta tra le classi sociali (o comunque fra titolari di interessi contrapposti) sono dottrine che, sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza e delle concezioni e convinzioni politiche, sociali e filosofiche dell'individuo, appartengono al mondo del pensiero e dell'ideologia. Le attivita' di esternazione e di diffusione di queste dottrine, che non suscitino di per se' violente reazioni contro l'ordine pubblico o non siano attuate in modo pericoloso per la pubblica tranquillita', non hanno finalita' contrastanti con interessi primari costituzionalmente garantiti e quindi qualsiasi repressione o limitazione di esse viola la liberta' garantita dall'art. 21 Cost.. Pertanto, l'art. 415 cod. pen. e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede come reato l'istigazione all'odio tra le classi sociali, senza specificare che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte