Sentenza 108/1974 (ECLI:IT:COST:1974:108)
Massima numero 7191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  05/04/1974;  Decisione del  05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7190


Titolo
SENT. 108/74 B. REATI E PENE - COD. PEN., ART. 415 - ISTIGAZIONE ALL'ODIO FRA LE CLASSI SOCIALI - DELIMITAZIONE.

Testo
Nella dizione istigazione "all'odio fra le classi sociali" non possono comprendersi i casi di propaganda e apologia sovversiva e antinazionale contemplati nel primo comma dell'art. 272 del codice penale aventi quale oggetto l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre; la soppressione violenta di una classe sociale; il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato; la propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della societa', comma questo che la Corte con la sentenza n. 87 del 1966 ha ritenuto costituzionalmente legittimo. Ne' nella medesima dizione puo' comprendersi l'istigazione a commettere reati, prevista e repressa dall'art. 414 del codice penale, in relazione al quale la relativa questione di legittimita' e' stata dichiarata infondata con sentenza n. 65 del 1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte