Sentenza 108/1974 (ECLI:IT:COST:1974:108)
Massima numero 7191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
05/04/1974; Decisione del
05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7190
Titolo
SENT. 108/74 B. REATI E PENE - COD. PEN., ART. 415 - ISTIGAZIONE ALL'ODIO FRA LE CLASSI SOCIALI - DELIMITAZIONE.
SENT. 108/74 B. REATI E PENE - COD. PEN., ART. 415 - ISTIGAZIONE ALL'ODIO FRA LE CLASSI SOCIALI - DELIMITAZIONE.
Testo
Nella dizione istigazione "all'odio fra le classi sociali" non possono comprendersi i casi di propaganda e apologia sovversiva e antinazionale contemplati nel primo comma dell'art. 272 del codice penale aventi quale oggetto l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre; la soppressione violenta di una classe sociale; il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato; la propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della societa', comma questo che la Corte con la sentenza n. 87 del 1966 ha ritenuto costituzionalmente legittimo. Ne' nella medesima dizione puo' comprendersi l'istigazione a commettere reati, prevista e repressa dall'art. 414 del codice penale, in relazione al quale la relativa questione di legittimita' e' stata dichiarata infondata con sentenza n. 65 del 1970.
Nella dizione istigazione "all'odio fra le classi sociali" non possono comprendersi i casi di propaganda e apologia sovversiva e antinazionale contemplati nel primo comma dell'art. 272 del codice penale aventi quale oggetto l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre; la soppressione violenta di una classe sociale; il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato; la propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della societa', comma questo che la Corte con la sentenza n. 87 del 1966 ha ritenuto costituzionalmente legittimo. Ne' nella medesima dizione puo' comprendersi l'istigazione a commettere reati, prevista e repressa dall'art. 414 del codice penale, in relazione al quale la relativa questione di legittimita' e' stata dichiarata infondata con sentenza n. 65 del 1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte