Sentenza 110/1974 (ECLI:IT:COST:1974:110)
Massima numero 7194
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  05/04/1974;  Decisione del  05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7195  7196  7197  7198  7199


Titolo
SENT. 110/74 A. MISURE DI SICUREZZA - PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE - COD. PROC. PEN., ARTT. 636, 637 E 645 - CONTENUTO RISULTANTE DA PRONUNZIE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NON VIOLANO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 636, 637 e 645, nel contenuto risultante dalle sentenze n. 53 del 1968 e 168 del 1972 della Corte costituzionale, non possono essere ritenuti in contrasto con l'art. 24 della Costituzione perche' essi comportano ormai che il soggetto passivo del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza successivamente alla sentenza di condanna e di proscioglimento deve essere reso edotto sui fatti in merito ai quali e' chiamato a fare dichiarazioni e sui quali il giudice intende dirigere e ha diretto le investigazioni e gli accertamenti, perche' in ordine ad essi e ai relativi risultati venga posto in grado di svolgere le proprie difese, sia personalmente sia per mezzo di difensore, con facolta' di esserne assistito in tutti gli atti nei quali e' ammesso l'intervento del difensore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte