Sentenza 110/1974 (ECLI:IT:COST:1974:110)
Massima numero 7195
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  05/04/1974;  Decisione del  05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7194  7196  7197  7198  7199


Titolo
SENT. 110/74 B. MISURE DI SICUREZZA - PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE - COD. PROC. PEN., ARTT. 636, 637 E 645 - CONTENUTO RISULTANTE DA PRONUNZIE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 635, 637 e 645 non sono in contrasto neanche con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, l'applicazione delle misure di sicurezza da parte del giudice di sorveglianza presuppone, in ogni caso, il previo accertamento, a mezzo di un ordinario procedimento di cognizione, di un fatto costituente reato o quasi reato e i compiti del giudice di sorveglianze sono circoscritti all'accertamento della pericolosita' e della sua persistenza: la mancata previsione di un secondo grado di procedimento, nella duplice fase istruttoria e dibattimentale, nei vari gradi del giudizio, non puo' pertanto essere ritenuta priva di razionalita' e quindi lesiva del principio di eguaglianza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte