Sentenza 110/1974 (ECLI:IT:COST:1974:110)
Massima numero 7196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  05/04/1974;  Decisione del  05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7194  7195  7197  7198  7199


Titolo
SENT. 110/74 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA - COD. PROC. PEN., ARTT. 642, 646 E 647 - MISURE DI SICUREZZA - PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE - PROPOSIZIONE DI QUESTIONI ATTINENTI A FASI ULTERIORI DEL PROCEDIMENTO E, ALLO STATO, MERAMENTE IPOTIZZABILI E NON ATTUALI - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Sono inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto attinenti a fasi ulteriori del procedimento le questioni di legittimita' costituzionale concernenti gli artt.642, 646 e 647 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, prima ancora dell'emissione da parte del giudice di sorveglianza dei provvedimenti concernenti le misure di sicurezza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte