Sentenza 110/1974 (ECLI:IT:COST:1974:110)
Massima numero 7198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  05/04/1974;  Decisione del  05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7194  7195  7196  7197  7199


Titolo
SENT. 110/74 E. MISURE DI SICUREZZA - COD. PEN., ART. 214, PRIMO COMMA - INOSSERVANZA DELLE MISURE DETENTIVE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 2, 3, 13, 24, SECONDO COMMA, 111, 27, TERZO COMMA, E 25, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma, 111, 27, terzo comma, e 25, ultimo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 214 cod. pen. poiche' detta norma poggia sul presupposto che la sottrazione all'esecuzione della misura di sicurezza che sia volontaria (e quindi riconducibile alla consapevole volonta' dell'agente anziche' conseguente ad impellenti avverse contingenze) costituisca - quanto meno nella generalita' dei casi - espressione della persistente pericolosita' dell'internato e va pertanto ricollegata all'istituto della pericolosita' presunta, che e' stato ritenuto in contrasto con la Costituzione solo quando la presunzione di pericolosita' non e' apparsa conforme all'id quod plerumque accidit (sent. n. 106 del 1972).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte