Sentenza 110/1974 (ECLI:IT:COST:1974:110)
Massima numero 7198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
05/04/1974; Decisione del
05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 110/74 E. MISURE DI SICUREZZA - COD. PEN., ART. 214, PRIMO COMMA - INOSSERVANZA DELLE MISURE DETENTIVE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 2, 3, 13, 24, SECONDO COMMA, 111, 27, TERZO COMMA, E 25, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 110/74 E. MISURE DI SICUREZZA - COD. PEN., ART. 214, PRIMO COMMA - INOSSERVANZA DELLE MISURE DETENTIVE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 2, 3, 13, 24, SECONDO COMMA, 111, 27, TERZO COMMA, E 25, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma, 111, 27, terzo comma, e 25, ultimo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 214 cod. pen. poiche' detta norma poggia sul presupposto che la sottrazione all'esecuzione della misura di sicurezza che sia volontaria (e quindi riconducibile alla consapevole volonta' dell'agente anziche' conseguente ad impellenti avverse contingenze) costituisca - quanto meno nella generalita' dei casi - espressione della persistente pericolosita' dell'internato e va pertanto ricollegata all'istituto della pericolosita' presunta, che e' stato ritenuto in contrasto con la Costituzione solo quando la presunzione di pericolosita' non e' apparsa conforme all'id quod plerumque accidit (sent. n. 106 del 1972).
E' infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma, 111, 27, terzo comma, e 25, ultimo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 214 cod. pen. poiche' detta norma poggia sul presupposto che la sottrazione all'esecuzione della misura di sicurezza che sia volontaria (e quindi riconducibile alla consapevole volonta' dell'agente anziche' conseguente ad impellenti avverse contingenze) costituisca - quanto meno nella generalita' dei casi - espressione della persistente pericolosita' dell'internato e va pertanto ricollegata all'istituto della pericolosita' presunta, che e' stato ritenuto in contrasto con la Costituzione solo quando la presunzione di pericolosita' non e' apparsa conforme all'id quod plerumque accidit (sent. n. 106 del 1972).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte