Sentenza 110/1974 (ECLI:IT:COST:1974:110)
Massima numero 7199
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  05/04/1974;  Decisione del  05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7194  7195  7196  7197  7198


Titolo
SENT. 110/74 F. MISURE DI SICUREZZA - PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE - COD. PEN., ART. 207, ULTIMO COMMA - REVOCA DELLE MISURE - POTERE RICONOSCIUTO AL MINISTRO ANZICHE' AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13 E 110 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - ART. 207, SECONDO COMMA, LIMITE TEMPORALE DELLA REVOCA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 13 e 102 della Costituzione - l'art. 207, terzo comma, cod, pen., nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia, anziche' al giudice di sorveglianza, il potere di revocare le misure di sicurezza anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge. E la declaratoria di illegittimita' costituzionale di tale norma va estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, a quella contenuta nel secondo comma dello stesso articolo che pone il divieto di revocare la misura di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte