Sentenza 164/2020 (ECLI:IT:COST:2020:164)
Massima numero 42590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  11/06/2020;  Decisione del  11/06/2020
Deposito del 24/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  42587  42588  42589


Titolo
Impiego pubblico - Organizzazione delle agenzie fiscali - Disciplina d'accesso alla qualifica dirigenziale dei ruoli mediante procedura concorsuale pubblica - Individuazione dei candidati esonerati dalla prova preselettiva - Possibile clausola di riserva fino al 50 per cento dei posti disponibili - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi, di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell'art. 1, comma 93, lett. e), della legge n. 205 del 2017, che autorizza le Agenzie fiscali, nel disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, a esonerare dalla prova preselettiva i loro dipendenti che abbiano svolto, per almeno due anni alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali o siano stati titolari di posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER) o di posizioni organizzative temporanee (POT) e inoltre prevede la possibilità che fino al 50% dei posti sia riservato al loro personale assunto mediante pubblico concorso, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito. Lo scopo della preselezione è garantire l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento delle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni; pertanto non può dirsi irragionevole l'esonero per coloro che, attraverso il servizio già prestato nelle Agenzie fiscali, abbiano sufficientemente dimostrato "sul campo" effettive capacità, anche perché ciò non collide con il principio di buon andamento, dal momento che i beneficiari dovranno comunque cimentarsi con le prove concorsuali. Quanto alla riserva ai dipendenti interni di una quota dei posti messi a concorso, se è indubbio che il passaggio da un'area ad un'altra è soggetto al principio del pubblico concorso, tuttavia non è esclusa l'ammissibilità di riserve parziali, poiché ciò comporterebbe un sostanziale disconoscimento del potere di fare eccezione alla regola attribuito al legislatore dallo stesso art. 97, quarto comma, Cost., dovendosi semmai trovare un ragionevole punto di equilibrio tra il principio del pubblico concorso e l'interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative presso l'amministrazione medesima, interesse che è certamente riconducibile al principio di buon andamento, e a condizione che la riserva sia contenuta entro determinati limiti percentuali, anche nella misura del 50%. (Precedenti citati: sentenze n. 167 del 2013, n. 159 del 2005, n. 194 del 2002, n. 1 del 1999 e n. 234 del 1994).

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 93

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte