Sentenza 112/1974 (ECLI:IT:COST:1974:112)
Massima numero 7202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  05/04/1974;  Decisione del  05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7203


Titolo
SENT. 112/74 A. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - MOMENTO LEGISLATIVO E MOMENTO APPLICATIVO DELLE NORME - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI ADATTAMENTO AL CASO SINGOLO - TENDE AD ATTUARE IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE - ERRONEE O INGIUSTE APPLICAZIONI - NON DANNO VITA AD UN VIZIO DI LEGITTIMITA' DELLA NORMA.

Testo
L'attribuzione al giudice di un potere discrezionale non comporta di per se' violazione del principio di eguaglianza: occorre infatti distinguere tra il momento legislativo ed il momento applicativo delle norme, sostanziali o processuali, e considerare che la funzione di adattamento al singolo caso - la quale trova peculiare espressione in materia penale nel potere del giudice di fissare la pena tra il minimo e il massimo edittale - tende precisamente ad attuare il principio di eguaglianza con riguardo alla particolarita' di ciascun caso concreto. Non e' dato escludere che il potere discrezionale di valutazione possa esplicarsi talvolta in modo erroneo o addirittura ingiusto: ma questa e' una eventualita' inevitabile del momento applicativo, non un vizio di legittimita' della norma che in via generale attribuisce il potere, senza porre alcuna discriminazione soggettiva.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte