Sentenza 112/1974 (ECLI:IT:COST:1974:112)
Massima numero 7203
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
05/04/1974; Decisione del
05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7202
Titolo
SENT. 112/74 B. LIBERTA' PERSONALE - INVIOLABILITA' - GARANZIA - NON RICHIEDE CHE LA RESTRIZIONE, NEI CASI E NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE, POSSA VERIFICARSI SOLO IN BASE A PROVVEDIMENTO DEFINITIVO - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - NON COMPORTA L'INAMMISSIBILITA' DI RESTRIZIONI ALLA LIBERTA' PERSONALE PRIMA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA.
SENT. 112/74 B. LIBERTA' PERSONALE - INVIOLABILITA' - GARANZIA - NON RICHIEDE CHE LA RESTRIZIONE, NEI CASI E NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE, POSSA VERIFICARSI SOLO IN BASE A PROVVEDIMENTO DEFINITIVO - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - NON COMPORTA L'INAMMISSIBILITA' DI RESTRIZIONI ALLA LIBERTA' PERSONALE PRIMA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA.
Testo
La garanzia costituzionale dell'inviolabilita' della liberta' personale consiste nel divieto di qualsiasi restrizione che possa essere disposta fuori dei casi e modi previsti dalla legge, e senza atto motivato dell'autorita' giudiziaria: ma non richiede tuttavia che detta restrizione possa verificarsi solo in base a provvedimento definitivo, dopo l'esperimento d'ogni possibile gravame. L'istituto dell'esecuzione provvisoria trova applicazione non solo nel processo civile, ma anche nel processo penale. La garanzia della piena tutela giurisdizionale, sancita dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non comporta come necessaria conseguenza l'inammissibilita' di qualsiasi restrizione della liberta' personale prima di una decisione definitiva; e cio' tanto piu' in sede di esecuzione penale, quando trattasi dell'esecuzione di pene detentive gia' irrogate con sentenze costituenti giudicato.
La garanzia costituzionale dell'inviolabilita' della liberta' personale consiste nel divieto di qualsiasi restrizione che possa essere disposta fuori dei casi e modi previsti dalla legge, e senza atto motivato dell'autorita' giudiziaria: ma non richiede tuttavia che detta restrizione possa verificarsi solo in base a provvedimento definitivo, dopo l'esperimento d'ogni possibile gravame. L'istituto dell'esecuzione provvisoria trova applicazione non solo nel processo civile, ma anche nel processo penale. La garanzia della piena tutela giurisdizionale, sancita dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non comporta come necessaria conseguenza l'inammissibilita' di qualsiasi restrizione della liberta' personale prima di una decisione definitiva; e cio' tanto piu' in sede di esecuzione penale, quando trattasi dell'esecuzione di pene detentive gia' irrogate con sentenze costituenti giudicato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 1
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte