Sentenza 113/1974 (ECLI:IT:COST:1974:113)
Massima numero 7204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  05/04/1974;  Decisione del  05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 113/74. PROFESSIONI LIBERE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA - LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69, ART. 34 - REQUISITI NECESSARI PER ASSICURARE IL TIROCINIO UTILE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - DETERMINAZIONE DISCREZIONALE NON IRRAGIONEVOLE - INSINDACABILITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 4 E 21 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La determinazione dei requisiti necessari perche' un giornale o un'agenzia giornalistica possano essere ritenuti idonei ad assicurare il tirocinio utile per la preparazione all'esercizio della professione giornalistica, implica apprezzamenti e valutazioni che rientrano nella potesta' di scelta appartenente al legislatore, non sindacabile se non sotto il profilo dell'assoluta irragionevolezza. Pertanto, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 21 della Costituzione - dell'art. 34 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), il quale determina i su detti requisiti in modo non irragionevole, non e' fondata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte