Ordinanza 114/1974 (ECLI:IT:COST:1974:114)
Massima numero 7205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  05/04/1974;  Decisione del  05/04/1974
Deposito del 23/04/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 114/74. STAMPA - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, ARTT. 3, 5 E 16 - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA - LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69, ARTT. 29 - 35, 38 - 42, 46 E 47 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 21 DELLA COSTITUZIONE QUESTIONI GIA' DECISE O AD ESSE IDENTICHE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni gia' decise, quando nelle successive ordinanze di rimessione non siano addotti nuovi e piu' convincenti motivi di illegittimita', nonche' le questioni sostanzialmente identiche a quelle gia' infondate, ove i principi in precedenza affermati appaiano estensibili anche ad esse. Pertanto, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e degli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, N. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. - S. nn. 31/1957, 11/1968, 69/1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte