Sentenza 116/1974 (ECLI:IT:COST:1974:116)
Massima numero 7207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
05/04/1974; Decisione del
05/04/1974
Deposito del 08/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 116/74. TRIBUNALI MILITARI - COD. PEN. MIL. PACE, ART. 348, TERZO COMMA - SENTENZE PRONUNCIATE A CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA - IMPUGNAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE E PER SOLI MOTIVI DI LEGITTIMITA - OMESSA PREVISIONE DI UN SECONDO GRADO DI GIURISDIZIONE DI MERITO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'. GIURISDIZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI RINVIO - LIMITI - PRINCIPI ANALOGHI PER IL GIUDIZIO PENALE ORDINARIO E PER QUELLO MILITARE.
SENT. 116/74. TRIBUNALI MILITARI - COD. PEN. MIL. PACE, ART. 348, TERZO COMMA - SENTENZE PRONUNCIATE A CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA - IMPUGNAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE E PER SOLI MOTIVI DI LEGITTIMITA - OMESSA PREVISIONE DI UN SECONDO GRADO DI GIURISDIZIONE DI MERITO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'. GIURISDIZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI RINVIO - LIMITI - PRINCIPI ANALOGHI PER IL GIUDIZIO PENALE ORDINARIO E PER QUELLO MILITARE.
Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice penale militare di pace (il quale dispone che le sentenze istruttorie di proscioglimento siano impugnabili con ricorso al Tribunale supremo militare per motivi di sola legittimita') sollevata - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione - in sede di rinvio dal giudice istruttore (nella specie gli atti erano stati trasmessi al medesimo per una nuova deliberazione del Tribunale supremo militare che, su ricorso dell'imputato, aveva annullato, per difetto di motivazione, una precedente sentenza istruttoria di proscioglimento).
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice penale militare di pace (il quale dispone che le sentenze istruttorie di proscioglimento siano impugnabili con ricorso al Tribunale supremo militare per motivi di sola legittimita') sollevata - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione - in sede di rinvio dal giudice istruttore (nella specie gli atti erano stati trasmessi al medesimo per una nuova deliberazione del Tribunale supremo militare che, su ricorso dell'imputato, aveva annullato, per difetto di motivazione, una precedente sentenza istruttoria di proscioglimento).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte