Sentenza 117/1974 (ECLI:IT:COST:1974:117)
Massima numero 7208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
02/05/1974; Decisione del
02/05/1974
Deposito del 08/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7209
Titolo
SENT. 117/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE RIPROPOSTA DOPO LA RESTITUZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DELLA CORTE - AUTONOMIA DEL NUOVO RISPETTO AL PRECEDENTE GIUDIZIO - COSTITUZIONE DELLE PARTI FUORI TERMINE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 117/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE RIPROPOSTA DOPO LA RESTITUZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DELLA CORTE - AUTONOMIA DEL NUOVO RISPETTO AL PRECEDENTE GIUDIZIO - COSTITUZIONE DELLE PARTI FUORI TERMINE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Se dopo la restituzione degli atti per una piu' puntuale definizione del giudizio di legittimita' costituzionale, il giudice a quo, con nuova ordinanza di rimessione, ripropone la medesima questione, il secondo giudizio di legittimita' costituzionale e' autonomo rispetto al precedente per quanto attiene all'osservanza delle formalita' previste dalla legge, ai fini della sua ritualita'. La costituzione di parte fuori dei termini perentori di venti giorni dalla pubblicazione della seconda ordinanza di rimessione deve, pertanto, considerarsi inammissibile.
Se dopo la restituzione degli atti per una piu' puntuale definizione del giudizio di legittimita' costituzionale, il giudice a quo, con nuova ordinanza di rimessione, ripropone la medesima questione, il secondo giudizio di legittimita' costituzionale e' autonomo rispetto al precedente per quanto attiene all'osservanza delle formalita' previste dalla legge, ai fini della sua ritualita'. La costituzione di parte fuori dei termini perentori di venti giorni dalla pubblicazione della seconda ordinanza di rimessione deve, pertanto, considerarsi inammissibile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte