Sentenza 117/1974 (ECLI:IT:COST:1974:117)
Massima numero 7209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
02/05/1974; Decisione del
02/05/1974
Deposito del 08/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7208
Titolo
SENT. 117/74 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PERSONALE STATALE - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 20, ART. 10, COMMI SECONDO E TERZO - SALARIATI STATALI IMMESSI NEI RUOLI ANTERIORMENTE ALLA LEGGE 5 MARZO 1961, N. 90 - DIVIETO DI CUMULO DI PENSIONE STATALE E DI PENSIONE I.N.P.S. - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI SALARIATI IMMESSI IN DATA SUCCESSIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 117/74 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PERSONALE STATALE - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 20, ART. 10, COMMI SECONDO E TERZO - SALARIATI STATALI IMMESSI NEI RUOLI ANTERIORMENTE ALLA LEGGE 5 MARZO 1961, N. 90 - DIVIETO DI CUMULO DI PENSIONE STATALE E DI PENSIONE I.N.P.S. - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI SALARIATI IMMESSI IN DATA SUCCESSIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, per ingiustificata disparita' di trattamento, in tema di pensione INPS tra salariati dello Stato secondo che fossero stati o meno immessi nei ruoli dopo la legge 5 marzo 1961, n. 90, non puo' dirsi analoga a quella decisa con sent. n. 29 del 1964, concernente la duplice diversita' nel godimento della stessa pensione tra salariati in servizio e a riposo e tra salariati dello Stato e gli altri lavoratori. Il diritto alla duplice pensione (statale e INPS) e' previsto in favore dei salariati immessi nei ruoli in base alla citata legge n. 90 del 1961, sulla base di un riferimento meramente temporale, ed e' negato ai salariati inquadrati nei ruoli prima della stessa legge, nonostante la sostanziale identita' delle posizioni di fatto e giuridiche delle due categorie. Non si puo', pertanto, non pervenire all'illegittimita' costituzionale delle norme denunziate limitatamente alla specifica ipotesi de qua. Dato che risulta in contrasto con il principio di eguaglianza solo quella parte della normativa che attiene al divieto di cumulo fra le due pensioni, del terzo comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 20 del 1956, risulta costituzionalmente illegittimo il punto che reca che il disposto del secondo comma si applica a partire dalla data di cessazione dal servizio.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, per ingiustificata disparita' di trattamento, in tema di pensione INPS tra salariati dello Stato secondo che fossero stati o meno immessi nei ruoli dopo la legge 5 marzo 1961, n. 90, non puo' dirsi analoga a quella decisa con sent. n. 29 del 1964, concernente la duplice diversita' nel godimento della stessa pensione tra salariati in servizio e a riposo e tra salariati dello Stato e gli altri lavoratori. Il diritto alla duplice pensione (statale e INPS) e' previsto in favore dei salariati immessi nei ruoli in base alla citata legge n. 90 del 1961, sulla base di un riferimento meramente temporale, ed e' negato ai salariati inquadrati nei ruoli prima della stessa legge, nonostante la sostanziale identita' delle posizioni di fatto e giuridiche delle due categorie. Non si puo', pertanto, non pervenire all'illegittimita' costituzionale delle norme denunziate limitatamente alla specifica ipotesi de qua. Dato che risulta in contrasto con il principio di eguaglianza solo quella parte della normativa che attiene al divieto di cumulo fra le due pensioni, del terzo comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 20 del 1956, risulta costituzionalmente illegittimo il punto che reca che il disposto del secondo comma si applica a partire dalla data di cessazione dal servizio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 05/03/1961
n. 90
art. 50