Sentenza 118/1974 (ECLI:IT:COST:1974:118)
Massima numero 7210
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
02/05/1974; Decisione del
02/05/1974
Deposito del 08/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 118/74. FILIAZIONE - FILIAZIONE ILLEGITTIMA - CASI IN CUI NON E' AMMESSA L'INDAGINE SULLA PATERNITA' - COD. CIV., ART. 279 - FIGLIO ADULTERINO CHE NON SI TROVI IN UNA DELLE IPOTESI IVI PREVISTE - DIVIETO DI CHIEDERE GLI ALIMENTI - NON VIOLA L'ART. 30 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COD. CIV., ART. 278).
SENT. 118/74. FILIAZIONE - FILIAZIONE ILLEGITTIMA - CASI IN CUI NON E' AMMESSA L'INDAGINE SULLA PATERNITA' - COD. CIV., ART. 279 - FIGLIO ADULTERINO CHE NON SI TROVI IN UNA DELLE IPOTESI IVI PREVISTE - DIVIETO DI CHIEDERE GLI ALIMENTI - NON VIOLA L'ART. 30 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COD. CIV., ART. 278).
Testo
Non e' fondata, in relazione all'art. 30 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 279 del codice civile nella parte in cui, in rapporto all'art. 278 dello stesso codice, esclude che possano svolgersi, al fine di ottenere gli alimenti, indagini sulla paternita' al di fuori dei casi espressamente indicati dalla norma. Dal combinato disposto dei commi primo e quarto dell'articolo 30 della Costituzione non discende immediatamente e direttamente la possibilita' giuridica per il figlio adulterino per il quale non ricorra una delle ipotesi previste dai numeri da 1 a 3 dell'art. 279, di provare la paternita', sia pure all'effetto di ottenere dal preteso padre il mantenimento o almeno gli alimenti. Nonostante il tenore letterale del primo comma dell'art. 30 della Costituzione, non sembra che il dovere diritto dei genitori di mantenere istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio sia posto in maniera illimitata e indiscriminata. Il relativo diritto non e' attribuito ai figli "nati fuori del matrimonio" solo in quanto concepiti da dati genitori e nei confronti degli stessi, e cioe' come effetto giuridico ricollegato alla pura e semplice verificazione dell'indicata fattispecie e subordinatamente alla nascita del figlio. Dal Costituente si e' voluto, invece, attribuire quel diritto ai figli naturali che possono, secondo la legislazione vigente, giudizialmente ed a tutti i consentiti fini provare la paternita' o la maternita'. In tal modo, si e' innovato nei confronti del sistema in quanto si e' data la possibilita' giuridica ai figli, nei casi e per l'ipotesi di cui all'art. 279, di ottenere il mantenimento nei confronti dei genitori, ma non si e' andati oltre. Il primo comma dell'art. 30 della Costituzione non ricollega direttamente ed immediatamente al fatto della nascita l'attribuzione del diritto al mantenimento dei figli naturali: cio' per altro risulta comprovato coordinando il detto primo comma con quanto disposto dal successivo quarto comma dello stesso articolo.
Non e' fondata, in relazione all'art. 30 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 279 del codice civile nella parte in cui, in rapporto all'art. 278 dello stesso codice, esclude che possano svolgersi, al fine di ottenere gli alimenti, indagini sulla paternita' al di fuori dei casi espressamente indicati dalla norma. Dal combinato disposto dei commi primo e quarto dell'articolo 30 della Costituzione non discende immediatamente e direttamente la possibilita' giuridica per il figlio adulterino per il quale non ricorra una delle ipotesi previste dai numeri da 1 a 3 dell'art. 279, di provare la paternita', sia pure all'effetto di ottenere dal preteso padre il mantenimento o almeno gli alimenti. Nonostante il tenore letterale del primo comma dell'art. 30 della Costituzione, non sembra che il dovere diritto dei genitori di mantenere istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio sia posto in maniera illimitata e indiscriminata. Il relativo diritto non e' attribuito ai figli "nati fuori del matrimonio" solo in quanto concepiti da dati genitori e nei confronti degli stessi, e cioe' come effetto giuridico ricollegato alla pura e semplice verificazione dell'indicata fattispecie e subordinatamente alla nascita del figlio. Dal Costituente si e' voluto, invece, attribuire quel diritto ai figli naturali che possono, secondo la legislazione vigente, giudizialmente ed a tutti i consentiti fini provare la paternita' o la maternita'. In tal modo, si e' innovato nei confronti del sistema in quanto si e' data la possibilita' giuridica ai figli, nei casi e per l'ipotesi di cui all'art. 279, di ottenere il mantenimento nei confronti dei genitori, ma non si e' andati oltre. Il primo comma dell'art. 30 della Costituzione non ricollega direttamente ed immediatamente al fatto della nascita l'attribuzione del diritto al mantenimento dei figli naturali: cio' per altro risulta comprovato coordinando il detto primo comma con quanto disposto dal successivo quarto comma dello stesso articolo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 30
co. 1
Costituzione
art. 30
co. 4
Altri parametri e norme interposte