Sentenza 119/1974 (ECLI:IT:COST:1974:119)
Massima numero 7211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  02/05/1974;  Decisione del  02/05/1974
Deposito del 08/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 119/74. NAVIGAZIONE - CAUSE PER SINISTRI MARITTIMI - COD. NAV., ART. 600, PRIMO COMMA, ULTIMA PARTE - FUNZIONI DEL CONSULENTE TECNICO - DISCIPLINA - DIVERSITA' RISPETTO A QUELLA DETTATA PER IL PROCESSO CIVILE ORDINARIO - SPECIALITA' DEL PRIMO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. NAVIGAZIONE - CAUSE PER SINISTRI MARITTIMI - COD. NAV., ART. 600, PRIMO COMMA, ULTIMA PARTE - FUNZIONI DEL CONSULENTE TECNICO - PARERE DEL CONSULENTE AL COLLEGIO IN CAMERA DI CONSIGLIO SULLE QUESTIONI DI CARATTERE TECNICO, SENZA AVER PARTECIPATO AD ISTRUZIONE PROBATORIA - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA DELLE PARTI.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Costituzione, la questione (sollevata con ordinanza 19 luglio 1971 dalla Corte di Appello di Messina) di legittimita' costituzionale dell'art. 600, primo comma, del cod. nav., nella parte in cui, relativamente al giudizio di appello per cause attinenti alla navigazione, prevede che il consulente (nominato in base al precedente art. 599) intervenga direttamente in camera di consiglio "per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta". Invero la diversita' di disciplina della consulenza tecnica nel procedimento speciale relativo alle cause per sinistri marittimi rispetto a quella dettata nel processo civile ordinario appare pienamente razionale in quanto prescinde dalla considerazione delle condizioni soggettive individuali delle parti ed e' in funzione esclusiva della specialita' del detto procedimento. La questione sopradetta e', altresi', infondata rispetto all'art. 24 Costituzione, non risultando neppure violato il diritto di difesa delle parti: le quali hanno diritto non solo ad essere presenti in camera di consiglio ma anche a svolgervi le loro ragioni ed osservazioni sul detto parere del consulente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte