Sentenza 122/1974 (ECLI:IT:COST:1974:122)
Massima numero 7215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  02/05/1974;  Decisione del  02/05/1974
Deposito del 08/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7216  7217  7218  7219  7220


Titolo
SENT. 122/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - IMPUGNAZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI L'UNA RINVIA ALLA DISCIPLINA CONTENUTA NELL'ALTRA - DELIMITAZIONE DELLA QUESTIONE ALLA SECONDA.

Testo
Qualora per illegittimita' costituzionale siano denunciate due norme, e la seconda contenga soltanto una disposizione di rinvio che rende applicabili nel settore specifico le disposizioni generali contenute nella prima norma, solo a quest'ultima risultano in concreto riferite le censure proposte dalla ordinanza di rinvio. (Nella specie erano stati denunciati: l'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie e l'art. 52, primo comma, del R.D.L. 9 gennaio 1940 n. 2 - convertito con la legge 19 giugno 1940 n. 767 - sulla istituzione di una imposta generale sull'entrata. Quest'ultima norma "per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle violazioni" prevedute dalla relativa legge rinvia semplicemente alle disposizione della legge 7 gennaio 1929 n. 4).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte