Sentenza 122/1974 (ECLI:IT:COST:1974:122)
Massima numero 7216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  02/05/1974;  Decisione del  02/05/1974
Deposito del 08/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7215  7217  7218  7219  7220


Titolo
SENT. 122/74 B. IMPOSTE E TASSE - VIOLAZIONE DELLE LEGGI FINANZIARIE - REPRESSIONE - LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4, ARTT. 33-35 - POTERI CONFERITI ALLA POLIZIA TRIBUTARIA - DIFFERENZIAZIONE A SECONDA DELLA NATURA DELL'ILLECITO.

Testo
Gli artt. da 33 a 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, disciplinano i poteri conferiti alla polizia tributaria per la repressione delle violazioni alle leggi finanziarie, differenziandoli a seconda che le violazioni stesse costituiscano reato o abbiano invece natura di meri illeciti amministrativi. Con riferimento a quest'ultimo profilo, l'art. 35 abilita non solo gli ufficiali, ma anche gli agenti della polizia tributaria ad accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale, per eseguirvi "verificazioni e ricerche" dirette all'esame di tutto il materiale documentario relativo all'attivita' in materia fiscale delle aziende stesse, mediante il controllo di documenti, registri, o di eventuali apparecchiature idonee a fornire dati utili a fini impositivi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte