Sentenza 122/1974 (ECLI:IT:COST:1974:122)
Massima numero 7220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
02/05/1974; Decisione del
02/05/1974
Deposito del 08/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 122/74 F. IMPOSTE E TASSE - VIOLAZIONE DELLE LEGGI TRIBUTARIE - REPRESSIONE - LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4, ART. 35 - POTERI DELLA POLIZIA TRIBUTARIA - ATTIVITA' DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - OBIETTIVA DIFFERENZIAZIONE DALL'ATTIVITA' AVENTE NATURA GIURISDIZIONALE - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 122/74 F. IMPOSTE E TASSE - VIOLAZIONE DELLE LEGGI TRIBUTARIE - REPRESSIONE - LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4, ART. 35 - POTERI DELLA POLIZIA TRIBUTARIA - ATTIVITA' DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - OBIETTIVA DIFFERENZIAZIONE DALL'ATTIVITA' AVENTE NATURA GIURISDIZIONALE - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Neppure e' fondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (che abilita gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria ad effettuare verificazioni e ricerche negli esercizi pubblici e nei locali adibiti ad azienda industriale o commerciale), perche' l'attivita' in questione, di carattere amministrativo, risulta oggettivamente ben differenziata da quell'attivita' dei pubblici poteri che, per essere diretta all'accertamento e alla persecuzione dei reati, e' di natura giurisdizionale.
Neppure e' fondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (che abilita gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria ad effettuare verificazioni e ricerche negli esercizi pubblici e nei locali adibiti ad azienda industriale o commerciale), perche' l'attivita' in questione, di carattere amministrativo, risulta oggettivamente ben differenziata da quell'attivita' dei pubblici poteri che, per essere diretta all'accertamento e alla persecuzione dei reati, e' di natura giurisdizionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte