Sentenza 123/1974 (ECLI:IT:COST:1974:123)
Massima numero 7222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
02/05/1974; Decisione del
02/05/1974
Deposito del 08/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 123/74 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - PERQUISIZIONI DOMICILIARI - COD. PROC. PEN., ARTT. 304 TER, TERZO E QUARTO COMMA, E 334 - DOVERI E FACOLTA' DEL GIUDICE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 14 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 123/74 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - PERQUISIZIONI DOMICILIARI - COD. PROC. PEN., ARTT. 304 TER, TERZO E QUARTO COMMA, E 334 - DOVERI E FACOLTA' DEL GIUDICE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 14 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Neppure sono fondate, con riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 14 della Costituzione le seguenti questioni di legittimita' costituzionale: 1) dell'art. 334 c.p.p., nella parte in cui limita il diritto dell'imputato di farsi assistere o rappresentare da persona che sia sul posto, escludendo il difensore, che non vi si trovi, ma che sia prontamente reperibile in un congruo lasso di tempo; 2) dell'art. 304 ter, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, dopo l'accesso nell'ufficio, ma prima dell'inizio delle operazioni, quando non ostino ragioni di urgenza e la cosa sia concretamente possibile, sia dato avviso al difensore, con fissazione del termine, anche ad horas, in cui le operazioni di perquisizione devono iniziare; 3) dello stesso art. 304 ter, terzo comma, nella parte in cui non prevede che occorre dare preavviso al difensore, quando non ostino ragioni di urgenza o di segretezza. L'infondatezza di tali questioni deriva dalla circostanza che la perquisizione e' atto, per sua natura, sempre urgente e riservato, perche' ha come presupposto, ai fini della sua efficacia, l'elemento sorpresa. Ne' essa perde le sue caratteristiche dopo che l'autorita' che vi procede ha raggiunto il luogo da perquisire, perche' una pausa nello svolgimento delle operazioni puo' rendere, nonostante ogni oculata vigilanza, piu' agevole la fuga dell'indiziato ovvero la sottrazione o l'occultamento degli oggetti da sequestrare. Cfr.: sent. n. 63/1972.
Neppure sono fondate, con riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 14 della Costituzione le seguenti questioni di legittimita' costituzionale: 1) dell'art. 334 c.p.p., nella parte in cui limita il diritto dell'imputato di farsi assistere o rappresentare da persona che sia sul posto, escludendo il difensore, che non vi si trovi, ma che sia prontamente reperibile in un congruo lasso di tempo; 2) dell'art. 304 ter, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, dopo l'accesso nell'ufficio, ma prima dell'inizio delle operazioni, quando non ostino ragioni di urgenza e la cosa sia concretamente possibile, sia dato avviso al difensore, con fissazione del termine, anche ad horas, in cui le operazioni di perquisizione devono iniziare; 3) dello stesso art. 304 ter, terzo comma, nella parte in cui non prevede che occorre dare preavviso al difensore, quando non ostino ragioni di urgenza o di segretezza. L'infondatezza di tali questioni deriva dalla circostanza che la perquisizione e' atto, per sua natura, sempre urgente e riservato, perche' ha come presupposto, ai fini della sua efficacia, l'elemento sorpresa. Ne' essa perde le sue caratteristiche dopo che l'autorita' che vi procede ha raggiunto il luogo da perquisire, perche' una pausa nello svolgimento delle operazioni puo' rendere, nonostante ogni oculata vigilanza, piu' agevole la fuga dell'indiziato ovvero la sottrazione o l'occultamento degli oggetti da sequestrare. Cfr.: sent. n. 63/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 14
Altri parametri e norme interposte