Sentenza 125/1974 (ECLI:IT:COST:1974:125)
Massima numero 7228
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  02/05/1974;  Decisione del  02/05/1974
Deposito del 08/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7227


Titolo
SENT. 125/74 B. ELEZIONI - REATI ELETTORALI - D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361, ART. 113, QUINTO COMMA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIVIETO DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO - JUS SUPERVENIENS: LEGGE ABROGATIVA 27 DICEMBRE 1973, N. 993 - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Va ordinata la restituzione degli atti al pretore di Prato che ha altresi' denunciato, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, l'art. 113, quinto comma, del citato d.P.R. n. 361 del 1957, secondo cui e' vietata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena agli autori di reati elettorali. Infatti essendo stata tale norma successivamente abrogata con legge 27 dicembre 1973, n. 993, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte e' d'uopo rinviare gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza alla stregua dello jus superveniens.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte