Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens non modificativo dei termini delle questioni poste dal rimettente - Esclusione della restituzione degli atti.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, va respinta l'istanza di restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione sulla rilevanza, in conseguenza dell'intervenuta modifica della disposizione censurata a opera dell'art. 5, comma 1, lett. b), del d.l. n. 126 del 2019, come conv. Pur incidendo su un frammento normativo investito dalle censure, la modifica si risolve nel semplice prolungamento del termine precedentemente stabilito, che non costituisce in sé oggetto della questione.
L'eventuale restituzione degli atti al giudice rimettente, ove non sia giustificata dalla necessità che sia nuovamente valutata la perdurante rilevanza nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza della questione a suo tempo sollevata, potrebbe condurre, in aperto contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale, che non può essere disgiunta dalla sua tempestività, a un inutile dilatamento dei tempi dei giudizi a quibus, soggetti per due volte alla sospensione conseguente al promovimento dell'incidente di legittimità costituzionale, e a una duplicazione dello stesso giudizio di costituzionalità, con il rischio di vulnerare il canone di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost. La marginalità dello ius superveniens comporta invece il "trasferimento" delle questioni sulla disposizione così modificata, rimanendo sostanzialmente invariata la norma in essa contenuta e, con essa, le censure che la investono. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2018, n. 222 del 2015, n. 172 del 2014, n. 186 del 2013 e n. 84 del 1996).