Sentenza 64/1957 (ECLI:IT:COST:1957:64)
Massima numero 363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  14/05/1957;  Decisione del  14/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  357  358  359  360  361  362  364  365


Titolo
SENT. 64/57 G. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ART. 44 DELLA COSTITUZIONE: LIMITI ALLA PROPRIETA' SECONDO REGIONI E ZONE AGRARIE - ART. 4 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 E ARTICOLO UNICO LEGGE 16 AGOSTO 1952, N. 1206: DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SCORPORO IN FUNZIONE DEL REDDITO DOMINICALE - COMPATIBILITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), che determina la percentuale di scorporo in funzione del reddito dominicale dell'intera proprieta' del soggetto espropriando, non e' in contrasto con la norma costituzionale (art. 44) che prevede limiti all'estensione della proprieta' secondo regioni e zone agrarie. L'art. 44 della Costituzione pone questo criterio, di carattere essenzialmente tecnico, allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e il legislatore ordinario ha contemperato tale fine con l'altro - previsto dalla stessa norma costituzionale - di stabilire equi rapporti sociali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte