Sentenza 9/1957 (ECLI:IT:COST:1957:9)
Massima numero 149
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del
17/01/1957; Decisione del
17/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 9/57 F. REGIONE SICILIA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - ART. 20 DELLO STATUTO SICILIANO - PORTATA E LIMITI. REGIONE SICILIA - DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE FINANZE CHE STABILISCE REGIMI DI IMPOSIZIONE CIRCA L'IMPOSTA SULL'ENTRATA - COMPETENZA DELLO STATO - ANNULLAMENTO DEL DECRETO.
SENT. 9/57 F. REGIONE SICILIA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - ART. 20 DELLO STATUTO SICILIANO - PORTATA E LIMITI. REGIONE SICILIA - DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE FINANZE CHE STABILISCE REGIMI DI IMPOSIZIONE CIRCA L'IMPOSTA SULL'ENTRATA - COMPETENZA DELLO STATO - ANNULLAMENTO DEL DECRETO.
Testo
Il primo comma dell'art. 20 dello Statuto siciliano, attribuendo al Presidente della Regione e agli Assessori funzioni esecutive e amministrative con riferimento alle materie elencate negli artt. 14 e 17, non contiene una disposizione di carattere eccezionale, bensi' l'applicazione di un principio generale, estensibile a tutti i casi nei quali la Regione e' autorizzata a legiferare, come appunto nella materia tributaria, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto. Poiche' in materia di tributi in genere o di imposta sull'entrata in particolare, eccezion fatta per quanto riguarda la riscossione, non sono state emanate leggi per il passaggio degli uffici e delle funzioni dallo Stato alla Regione, la relativa competenza amministrativa permane nello Stato. Va quindi annullato, perche' ha invaso la sfera di competenza tuttora riservata allo Stato, il decreto dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 31 dicembre 1954 contenente "speciali regimi di imposizione una volta tanto dell'imposta sull'entrata per l'anno 1955 per alcune categorie di entrate".
Il primo comma dell'art. 20 dello Statuto siciliano, attribuendo al Presidente della Regione e agli Assessori funzioni esecutive e amministrative con riferimento alle materie elencate negli artt. 14 e 17, non contiene una disposizione di carattere eccezionale, bensi' l'applicazione di un principio generale, estensibile a tutti i casi nei quali la Regione e' autorizzata a legiferare, come appunto nella materia tributaria, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto. Poiche' in materia di tributi in genere o di imposta sull'entrata in particolare, eccezion fatta per quanto riguarda la riscossione, non sono state emanate leggi per il passaggio degli uffici e delle funzioni dallo Stato alla Regione, la relativa competenza amministrativa permane nello Stato. Va quindi annullato, perche' ha invaso la sfera di competenza tuttora riservata allo Stato, il decreto dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 31 dicembre 1954 contenente "speciali regimi di imposizione una volta tanto dell'imposta sull'entrata per l'anno 1955 per alcune categorie di entrate".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 15
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 20
co. 1
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 38