Sentenza 131/1974 (ECLI:IT:COST:1974:131)
Massima numero 7238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
03/05/1974; Decisione del
03/05/1974
Deposito del 15/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 131/74 C. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DI ENTI OSPEDALIERI - D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ARTT. 104 E 128 (COMBINATO DISPOSTO) - PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA - REQUISITO DEL TITOLO DI STUDIO - DEROGA AD ESSO DISPOSTA IN VIA TRANSITORIA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RADICALE DIVERSITA' DI MANSIONI TRA DETTO PERSONALE E QUELLO DELLE ALTRE CARRIERE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 131/74 C. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DI ENTI OSPEDALIERI - D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ARTT. 104 E 128 (COMBINATO DISPOSTO) - PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA - REQUISITO DEL TITOLO DI STUDIO - DEROGA AD ESSO DISPOSTA IN VIA TRANSITORIA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RADICALE DIVERSITA' DI MANSIONI TRA DETTO PERSONALE E QUELLO DELLE ALTRE CARRIERE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La deroga al requisito del titolo di studio disposta dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, in favore del solo personale della carriera esecutiva non contrasta con il principio di eguaglianza, stante la radicale diversita' di mansioni tra detto personale e quello delle altre carriere, e segnatamente della carriera direttiva. Ne' argomenti in contrario senso sono desumibili dalla disposizione dell'art. 126 dello stesso decreto, che ammette i sanitari di ruolo o dichiarati idonei a partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso ospedali di categoria pari od inferiore, prescindendo dal requisito della speciale idoneita' nazionale o regionale prescritta di norma, dall'art. 43 della legge di delegazione 12 febbraio 1968, n. 132, per l'accesso a detti concorsi: sia perche' l'analogia fra titoli di studio (che e' titolo, per dir cosi', ulteriore ed aggiuntivo) e' alquanto remota, sia perche' la disposizione ora menzionata e' rivolta ad attuare un semplice principio direttivo, contenuto nel medesimo art. 43 e che non trova riscontro in alcun'altra disposizione di quella legge.
La deroga al requisito del titolo di studio disposta dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, in favore del solo personale della carriera esecutiva non contrasta con il principio di eguaglianza, stante la radicale diversita' di mansioni tra detto personale e quello delle altre carriere, e segnatamente della carriera direttiva. Ne' argomenti in contrario senso sono desumibili dalla disposizione dell'art. 126 dello stesso decreto, che ammette i sanitari di ruolo o dichiarati idonei a partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso ospedali di categoria pari od inferiore, prescindendo dal requisito della speciale idoneita' nazionale o regionale prescritta di norma, dall'art. 43 della legge di delegazione 12 febbraio 1968, n. 132, per l'accesso a detti concorsi: sia perche' l'analogia fra titoli di studio (che e' titolo, per dir cosi', ulteriore ed aggiuntivo) e' alquanto remota, sia perche' la disposizione ora menzionata e' rivolta ad attuare un semplice principio direttivo, contenuto nel medesimo art. 43 e che non trova riscontro in alcun'altra disposizione di quella legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte