Sentenza 131/1974 (ECLI:IT:COST:1974:131)
Massima numero 7239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
03/05/1974; Decisione del
03/05/1974
Deposito del 15/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 131/74 D. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DI ENTI OSPEDALIERI - D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130 - PRIMA ATTUAZIONE DEL NUOVO ORDINAMENTO OSPEDALIERO - POSTI DI RUOLO - ASSEGNAZIONE ATTRAVERSO CONCORSI INTERNI - INTERPRETAZIONE.
SENT. 131/74 D. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DI ENTI OSPEDALIERI - D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130 - PRIMA ATTUAZIONE DEL NUOVO ORDINAMENTO OSPEDALIERO - POSTI DI RUOLO - ASSEGNAZIONE ATTRAVERSO CONCORSI INTERNI - INTERPRETAZIONE.
Testo
Il D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, stabilendo che in sede di prima attuazione del nuovo ordinamento ospedaliero i posti di ruolo disponibili nelle varie carriere amministrative (ad eccezione di quella direttiva) siano assegnati attraverso concorsi interni, non tanto ha inteso dare attuazione a principi della legge di delegazione 12 febbraio 1968, n. 132, cui fosse vincolato a conformarsi, quanto semplicemente si e' avvalso di una facolta' discrezionale, nel quadro dei principi generali sul pubblico impiego richiamati dall'art. 42, n. 2, della legge stessa ed in armonia con criteri abitualmente seguiti nella prassi legislativa ed amministrativa nei casi di trasferimento di personale ad enti di nuova creazione o di riordinamento dell'assetto organizzativo di enti gia' operanti.
Il D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, stabilendo che in sede di prima attuazione del nuovo ordinamento ospedaliero i posti di ruolo disponibili nelle varie carriere amministrative (ad eccezione di quella direttiva) siano assegnati attraverso concorsi interni, non tanto ha inteso dare attuazione a principi della legge di delegazione 12 febbraio 1968, n. 132, cui fosse vincolato a conformarsi, quanto semplicemente si e' avvalso di una facolta' discrezionale, nel quadro dei principi generali sul pubblico impiego richiamati dall'art. 42, n. 2, della legge stessa ed in armonia con criteri abitualmente seguiti nella prassi legislativa ed amministrativa nei casi di trasferimento di personale ad enti di nuova creazione o di riordinamento dell'assetto organizzativo di enti gia' operanti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte