Università e istituti di alta cultura - Personale accademico - Reclutamento nel ruolo di professore di prima e seconda fascia - Procedura di valutazione per la chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato, in servizio nell'università medesima, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale - Carattere temporaneo e discrezionale della procedura - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. dal TAR Calabria - dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, secondo cui, nella versione vigente al momento della pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la procedura di valutazione per la chiamata diretta nel ruolo di professore di seconda fascia "può", fino al 31 dicembre 2019, essere utilizzata per i ricercatori a tempo indeterminato, in servizio nell'università medesima, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Il carattere discrezionale del potere dell'università di chiamata esprime un non irragionevole bilanciamento fra l'interesse dei ricercatori a tempo indeterminato, ai quali è offerto in via transitoria un canale di accesso, alternativo e a partecipazione riservata, alla posizione di professore associato, e l'interesse degli atenei a operare autonomamente le proprie scelte di reclutamento del personale. Né sussiste disparità di trattamento fra i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato di tipo B - che al termine del loro contratto triennale, se in possesso di abilitazione scientifica nazionale, sono automaticamente valutati dalle università di appartenenza ai fini della chiamata in ruolo come professori associati -, poiché il regime speciale apprestato per questi ultimi rispecchia la peculiarità del nuovo percorso di carriera e si basa su un diverso regime di finanziamento. Va esclusa pertanto anche la violazione del principio di buon andamento, poiché la norma censurata non ostacola la progressione in carriera dei ricercatori a tempo indeterminato, ma si limita ad offrire un canale di progressione ulteriore che si affianca al sistema ordinario di reclutamento dei professori previsto dall'art. 18 della legge n. 240 del 2010. Il legislatore non ha dunque sacrificato l'interesse dei ricercatori di ruolo a favore di quello al ricambio generazionale, ma tra tali interessi ha operato un non irragionevole bilanciamento.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. Di conseguenza, la non omogeneità delle fattispecie normative messe a confronto rende il tertium comparationis indicato dal giudice a quo inidoneo a svolgere tale funzione. (Precedenti citati: sentenze n. 85 del 2020, n. 20 del 2018, n. 276 del 2016, n. 133 del 2016, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 del 2004 e n. 136 del 2004; ordinanza n. 46 del 2020).