Sentenza 131/1974 (ECLI:IT:COST:1974:131)
Massima numero 7240
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
03/05/1974; Decisione del
03/05/1974
Deposito del 15/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 131/74 E. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DI ENTI OSPEDALIERI - D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130 - PRIMA ATTUAZIONE DEL NUOVO ORDINAMENTO OSPEDALIERO - POSTI DI RUOLO - ASSEGNAZIONE ATTRAVERSO CONCORSI INTERNI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
SENT. 131/74 E. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DI ENTI OSPEDALIERI - D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130 - PRIMA ATTUAZIONE DEL NUOVO ORDINAMENTO OSPEDALIERO - POSTI DI RUOLO - ASSEGNAZIONE ATTRAVERSO CONCORSI INTERNI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
Testo
Il D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, stabilendo che in sede di prima attuazione del nuovo ordinamento ospedaliero i posti di ruolo disponibili nelle varie carriere amministrative (ad eccezione di quella direttiva) siano assegnati attraverso concorsi interni, non contrasta con il principio di eguaglianza sia perche' la qualita' delle attribuzioni esplicate dai funzionari della carriera direttiva impone che la selezione ne avvenga nei modi piu' rigorosi, nel preminente interesse dell'amministrazione, sia perche', allorche', come nel caso degli enti ospedalieri, i posti direttivi da coprire sono, per la struttura stessa degli enti, in numero estremamente limitato (quando pure non si riducano ad uno solo) ed altrettanto e corrispondentemente limitato e' il numero dei possibili aspiranti (fino a ridursi a quel solo funzionario che gia' ne esercita, a titolo di incarico, le funzioni) un concorso interno finirebbe per non assolvere piu' alle note esigenze di scelta e di valutazione comparativa entro un'ampia cerchia di candidati, che stanno alla base dell'istituto del pubblico concorso.
Il D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, stabilendo che in sede di prima attuazione del nuovo ordinamento ospedaliero i posti di ruolo disponibili nelle varie carriere amministrative (ad eccezione di quella direttiva) siano assegnati attraverso concorsi interni, non contrasta con il principio di eguaglianza sia perche' la qualita' delle attribuzioni esplicate dai funzionari della carriera direttiva impone che la selezione ne avvenga nei modi piu' rigorosi, nel preminente interesse dell'amministrazione, sia perche', allorche', come nel caso degli enti ospedalieri, i posti direttivi da coprire sono, per la struttura stessa degli enti, in numero estremamente limitato (quando pure non si riducano ad uno solo) ed altrettanto e corrispondentemente limitato e' il numero dei possibili aspiranti (fino a ridursi a quel solo funzionario che gia' ne esercita, a titolo di incarico, le funzioni) un concorso interno finirebbe per non assolvere piu' alle note esigenze di scelta e di valutazione comparativa entro un'ampia cerchia di candidati, che stanno alla base dell'istituto del pubblico concorso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte