Sentenza 131/1974 (ECLI:IT:COST:1974:131)
Massima numero 7241
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  03/05/1974;  Decisione del  03/05/1974
Deposito del 15/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7236  7237  7238  7239  7240  7242


Titolo
SENT. 131/74 F. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DI ENTI OSPEDALIERI - D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ARTT. 104 E 128 (COMBINATO DISPOSTO) - CARRIERA DIRETTIVA - TITOLO DI STUDIO E PUBBLICO CONCORSO - NON VIOLA L'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
Il combinato disposto degli artt. 104 e 128 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, tenendo fermi in sede di prima attuazione dell'ordinamento degli enti ospedalieri per la carriera direttiva il requisito del titolo di studio e la prescrizione del pubblico concorso, non contrasta con l'art. 97 della Costituzione, ma tende, anzi, nella formazione dei ruoli organici secondo le varie necessita' del servizio, a dare soddisfazione all'esigenza del buon andamento dell'amministrazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte