Sentenza 131/1974 (ECLI:IT:COST:1974:131)
Massima numero 7242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
03/05/1974; Decisione del
03/05/1974
Deposito del 15/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 131/74 G. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DEGLI ENTI OSPEDALIERI - D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ARTT. 104 E 128 - STATO GIURIDICO - NON VIOLANO GLI ARTT. 3, 4, 76 E 97 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 131/74 G. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DEGLI ENTI OSPEDALIERI - D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ARTT. 104 E 128 - STATO GIURIDICO - NON VIOLANO GLI ARTT. 3, 4, 76 E 97 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 4 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 104 e 128 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 4 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 104 e 128 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 4
Altri parametri e norme interposte