Sentenza 132/1974 (ECLI:IT:COST:1974:132)
Massima numero 7243
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  03/05/1974;  Decisione del  03/05/1974
Deposito del 15/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7244


Titolo
SENT. 132/74 A. PROFESSIONI CIVILI - AVVOCATI E PROCURATORI - R.D.L. 27 NOVEMBRE 1933, N. 1578, ART. 68 - CAUSE DEFINITE CON TRANSAZIONE - OBBLIGO DELLE PARTI DI PAGARE GLI ONORARI E DI RIMBORSARE LE SPESE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - NON COSTITUISCE PRIVILEGIO NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI ALTRI PRESTATORI D'OPERA INTELLETTUALE - NATURA DI JUS SINGULARE DELLA NORMA - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, con riferimento dell'art. 3 della Costituzione, la norma di cui all'art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, la quale dispone che, quando un giudizio e' definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati e i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori. Tale disposizione, infatti, lungi dal creare un ingiusto privilegio nei confronti di tutti gli altri prestatori d'opera intellettuale, si limita a garantire i professionisti legali da un evento, quello di un accordo tra le parti, che possa lasciarli insoddisfatti dei compensi loro dovuti e che danneggerebbe soprattutto i difensori delle parti non abbienti, i quali, proprio a causa della transazione potrebbero incontrare notevoli difficolta' nel recupero dei loro crediti professionali. La natura di jus singulare della norma sottoposta al giudizio di costituzionalita' non implica che essa non sia fondata su principi di razionalita' e di giustizia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte