Ordinanza 135/1974 (ECLI:IT:COST:1974:135)
Massima numero 7247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
03/05/1974; Decisione del
03/05/1974
Deposito del 15/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 135/74. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ART. 19 - ESTENSIONE DELL'AFFITTO A TUTTE LE COLTURE DEL FONDO - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 4, 41, 42 E 47 COST. - MANCATA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE SOLLEVATA IN UN GIUDIZIO POSSESSORIO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 135/74. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ART. 19 - ESTENSIONE DELL'AFFITTO A TUTTE LE COLTURE DEL FONDO - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 4, 41, 42 E 47 COST. - MANCATA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE SOLLEVATA IN UN GIUDIZIO POSSESSORIO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
L'ordinanza di rimessione che non motivi in punto di rilevanza elude il precetto dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre termini e motivi della questione sollevata, per cui va disposta la restituzione degli atti affinche' sia effettuata la valutazione di rilevanza. (Nella specie, nel corso di un giudizio possessorio era stata sollevata - in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e 47 Cost. - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sotto il profilo che l'estensione dell'affitto a tutte le colture del fondo - per i contratti in corso alla data di entrata in vigore di detta legge e per quelli prorogati - avrebbe violato il principio costituzionale per cui ogni cittadino e pertanto anche un concedente l'affitto di un fondo rustico ha pari dignita' e diritto al lavoro e che l'iniziativa economica privata non puo' svolgersi in guisa da recare danno a tale dignita', con ulteriore conseguenza che la proprieta' privata - riconosciuta dalla Costituzione - avrebbe finito per subire sostanzialmente un esproprio senza un congruo indennizzo ed in assenza di motivi di interesse generale con mortificazione del risparmio investito dal conducente in fondi rustici come beni di produzione).
L'ordinanza di rimessione che non motivi in punto di rilevanza elude il precetto dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre termini e motivi della questione sollevata, per cui va disposta la restituzione degli atti affinche' sia effettuata la valutazione di rilevanza. (Nella specie, nel corso di un giudizio possessorio era stata sollevata - in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e 47 Cost. - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sotto il profilo che l'estensione dell'affitto a tutte le colture del fondo - per i contratti in corso alla data di entrata in vigore di detta legge e per quelli prorogati - avrebbe violato il principio costituzionale per cui ogni cittadino e pertanto anche un concedente l'affitto di un fondo rustico ha pari dignita' e diritto al lavoro e che l'iniziativa economica privata non puo' svolgersi in guisa da recare danno a tale dignita', con ulteriore conseguenza che la proprieta' privata - riconosciuta dalla Costituzione - avrebbe finito per subire sostanzialmente un esproprio senza un congruo indennizzo ed in assenza di motivi di interesse generale con mortificazione del risparmio investito dal conducente in fondi rustici come beni di produzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte