Sentenza 196/2024 (ECLI:IT:COST:2024:196)
Massima numero 46459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  29/10/2024;  Decisione del  29/10/2024
Deposito del 10/12/2024; Pubblicazione in G. U. 11/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46458


Titolo
Comuni, province e città metropolitane - Sindaco - Disciplina del numero massimo dei mandati consecutivi - Necessario bilanciamento tra diversi interessi costituzionali - Espressione della discrezionalità del legislatore - Sindacabilità della Corte in caso di manifesta irragionevolezza (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi a oggetto le disposizioni che non prevedono, anche per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la possibilità di concorrere a un terzo mandato consecutivo). (Classif. 050001).

Testo

La previsione del numero massimo dei mandati consecutivi – in stretta connessione con l’elezione diretta dell’organo di vertice dell’ente locale, cui fa da contraltare – riflette una scelta normativa idonea a garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali, quali l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto, la genuinità della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la democraticità degli enti locali. Proprio perché frutto di un tale bilanciamento, l’individuazione del punto di equilibrio è espressione della discrezionalità del legislatore, sindacabile solo se manifestamente irragionevole. (Precedenti: S. 114/2024; S. 47/2024 - mass. 46033; S. 88/2023 - mass. 45489; S. 73/2023 - mass. 45435; S. 60/2023 - mass. 45490).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 51, 97, secondo comma, 114 e 118 Cost., dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 7 del 2024, come conv., nella parte in cui, modificando l’art. 51, comma 2, t.u. enti locali, non prevede, anche per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la possibilità di un terzo mandato consecutivo. Con tale novella, ispirata a una logica graduale – mediante la previsione di limiti diversi ai mandati consecutivi per i sindaci a seconda della dimensione della popolazione dei comuni –, il legislatore compie una scelta non manifestamente irragionevole che, pur secondo una logica e una struttura diverse rispetto alle precedenti, intende realizzare un equo contemperamento tra i diritti e i princìpi costituzionali coinvolti).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  29/01/2024  n. 7  art. 4  co. 1

legge  25/03/2024  n. 38  art.   co. 

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 51  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97  co. 2

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte