Comuni, province e città metropolitane - Sindaco - Disciplina del numero massimo dei mandati consecutivi - Necessario bilanciamento tra diversi interessi costituzionali - Espressione della discrezionalità del legislatore - Sindacabilità della Corte in caso di manifesta irragionevolezza (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi a oggetto le disposizioni che non prevedono, anche per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la possibilità di concorrere a un terzo mandato consecutivo). (Classif. 050001).
La previsione del numero massimo dei mandati consecutivi – in stretta connessione con l’elezione diretta dell’organo di vertice dell’ente locale, cui fa da contraltare – riflette una scelta normativa idonea a garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali, quali l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto, la genuinità della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la democraticità degli enti locali. Proprio perché frutto di un tale bilanciamento, l’individuazione del punto di equilibrio è espressione della discrezionalità del legislatore, sindacabile solo se manifestamente irragionevole. (Precedenti: S. 114/2024; S. 47/2024 - mass. 46033; S. 88/2023 - mass. 45489; S. 73/2023 - mass. 45435; S. 60/2023 - mass. 45490).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 51, 97, secondo comma, 114 e 118 Cost., dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 7 del 2024, come conv., nella parte in cui, modificando l’art. 51, comma 2, t.u. enti locali, non prevede, anche per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la possibilità di un terzo mandato consecutivo. Con tale novella, ispirata a una logica graduale – mediante la previsione di limiti diversi ai mandati consecutivi per i sindaci a seconda della dimensione della popolazione dei comuni –, il legislatore compie una scelta non manifestamente irragionevole che, pur secondo una logica e una struttura diverse rispetto alle precedenti, intende realizzare un equo contemperamento tra i diritti e i princìpi costituzionali coinvolti).