Sentenza 139/1974 (ECLI:IT:COST:1974:139)
Massima numero 7251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  14/05/1974;  Decisione del  14/05/1974
Deposito del 22/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 139/74. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - URBANISTICA - COMUNE DI BOLOGNA - PIANO REGOLATORE - LEGGE 17 AGOSTO 1942, N. 1150, ARTT. 1, 2 E 5 - VINCOLI DI INEDIFICABILITA' - MANCATA PREVISIONE DI UN INDENNIZZO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 recante "modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150" sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 42, comma terzo, 3 e 136 della Costituzione e all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Poiche' oggetto del giudizio davanti al Consiglio di Stato e' la legittimita' del provvedimento 18 giugno 1969 con il quale il Sindaco di Bologna (a salvaguardia della "variante al P.R.G. per la zona collinare" adottata dal Consiglio comunale il 30 maggio stesso anno, ed in pendenza dell'approvazione della stessa da parte delle competenti autorita') ebbe a sospendere ogni determinazione sulla domanda di licenza edilizia presentata da Agostini Tristano poiche' il relativo progetto risultava in contrasto con le previsioni della variante e poiche' dall'ordinanza di rinvio risulta in modo incontestabile che la censura mossa alla legge impugnata e' quella di non avere disposto la corresponsione di indennizzo per l'imposizione di vincoli, come quelli di specie, che non sono preordinati all'espropriazione-trasferimento di un bene, bensi' all'ablazione del medesimo con immediato e definitivo sacrificio per il proprietario, e' evidente che quand'anche la Corte, per mera ipotesi, dichiarasse l'incostituzionalita' della legge del 1968 nella parte in cui per vincoli del genere di quelli in contestazione non prevede la corresponsione di indennizzo, nessuna influenza potrebbe spiegare siffatta decisione sulla validita' dei vincoli che comportino l'inedificabilita' contenuti in piani regolatori. Una pronuncia in tal senso non farebbe quindi venir meno l'obbligo dell'Agostino di non costruire sul terreno ricadente nella zona vincolata e sarebbe pertanto irrilevante ai fini della della decisione da emettersi dal Consiglio di Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 136

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte