Sentenza 141/1974 (ECLI:IT:COST:1974:141)
Massima numero 7253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
14/05/1974; Decisione del
14/05/1974
Deposito del 22/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7254
Titolo
SENT. 141/74 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PRIVILEGIO SPETTANTE ALLO STATO PER LA RISCOSSIONE - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3270, ART. 68 - TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL PRIVILEGIO FISCALE - DIVERSITA' RISPETTO A QUANTO STABILITO PER L'IMPOSTA DI REGISTRO (ART. 97 R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269) - DIFETTO DI GIUSTIFICAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 141/74 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PRIVILEGIO SPETTANTE ALLO STATO PER LA RISCOSSIONE - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3270, ART. 68 - TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL PRIVILEGIO FISCALE - DIVERSITA' RISPETTO A QUANTO STABILITO PER L'IMPOSTA DI REGISTRO (ART. 97 R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269) - DIFETTO DI GIUSTIFICAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale. per violazione del principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., dell'art. 68 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 che approva la legge tributaria sulle successioni, nella parte in cui non dispone - analogamente a quanto stabilito dallo art. 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 per l'imposta di registro - che l'azione a garanzia del privilegio spettante allo Stato per la riscossione dell'imposta di successione si estingue nei termini stabiliti dalla legge domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento, giacche' per quanto concerne il termine per l'esercizio del privilegio fiscale non sussiste tra i due tributi diversita' di situazione che valga a giustificare un loro diverso trattamento legislativo. La differenza della natura e del campo di applicazione delle due imposte non e' di per se sufficiente per considerare ragionevole e legittima l'adozione di un differenziato trattamento del terzo possessore di un bene a seconda che questo abbia formato oggetto di trasferimento per atto tra vivi o mortis causa, mentre le ragioni di certezza del diritto, sicurezza nella circolazione dei beni e di tutela del terzo acquirente del bene che hanno indotto il legislatore a circoscrivere in un termine rigoroso e ristretto l'azione esecutiva posta a garanzia del privilegio fiscale in tema di imposta di registro sussistono e sono valide per l'ipotesi, sostanzialmente identica, dell'azione reale che assiste il privilegio gravante su bene caduto in successione e trasferito ad un terzo.
Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale. per violazione del principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., dell'art. 68 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 che approva la legge tributaria sulle successioni, nella parte in cui non dispone - analogamente a quanto stabilito dallo art. 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 per l'imposta di registro - che l'azione a garanzia del privilegio spettante allo Stato per la riscossione dell'imposta di successione si estingue nei termini stabiliti dalla legge domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento, giacche' per quanto concerne il termine per l'esercizio del privilegio fiscale non sussiste tra i due tributi diversita' di situazione che valga a giustificare un loro diverso trattamento legislativo. La differenza della natura e del campo di applicazione delle due imposte non e' di per se sufficiente per considerare ragionevole e legittima l'adozione di un differenziato trattamento del terzo possessore di un bene a seconda che questo abbia formato oggetto di trasferimento per atto tra vivi o mortis causa, mentre le ragioni di certezza del diritto, sicurezza nella circolazione dei beni e di tutela del terzo acquirente del bene che hanno indotto il legislatore a circoscrivere in un termine rigoroso e ristretto l'azione esecutiva posta a garanzia del privilegio fiscale in tema di imposta di registro sussistono e sono valide per l'ipotesi, sostanzialmente identica, dell'azione reale che assiste il privilegio gravante su bene caduto in successione e trasferito ad un terzo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte