Sentenza 141/1974 (ECLI:IT:COST:1974:141)
Massima numero 7254
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  14/05/1974;  Decisione del  14/05/1974
Deposito del 22/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7253


Titolo
SENT. 141/74 B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI SUCCESSIONE E IMPOSTA DI REGISTRO - RAPPORTI TRA LE RISPETTIVE FONTI NORMATIVE - ATTUALE IDENTITA' DI TRATTAMENTO QUANTO A RISCOSSIONE COATTIVA E A PRIVILEGIO .

Testo
L'imposta di successione, prima di essere autonomamente regolata col R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, era considerata appartenente alla categoria del tributo di registro e percio' disciplinata con disposizioni in parte comuni comprese nel medesimo testo legislativo. Identica era la regola per entrambi i tributi in ordine al privilegio spettante allo Stato per la riscossione delle due imposte, giacche' l'art. 89 della legge 13 settembre 1874, n. 2076 sulle tasse di registro - rimasto tale nel titolo III del successivo T.U. approvato con R.D. 20 maggio 1897, n. 217 - disponeva che l'azione a garanzia del privilegio "si estingueva nei termini stabiliti dalla legge per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento". Questa identita' di trattamento (scomparsa nel 1923 quando il legislatore raccogliendo in due coevi ma distinti testi legislativi le norme riguardanti le due imposte riprodusse l'indicata regola nell'art. 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 relative all'imposta di registro e non anche nel corrispondente art. 68 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 relativo all'imposta di successione) e' stata ripristinata nella recente nuova disciplina delle due imposte essendosi per entrambe disposto che il privilegio si estingue nel termine di cinque anni decorrente dalle date rispettivamente indicate nell'art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, per l'imposta di registro e nell'art. 45 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, per l'imposta di successione. Il fatto quindi che le due azioni privilegiate abbiano avuto origine e hanno avuto nuovamente ora nella piu' recente disciplina unicita' di trattamento per quanto attiene alla prefissione di un termine entro il quale l'azione deve essere esercitata a pena di decadenza costituisce prova che, in ordine allo specifico punto, non sussiste tra i due tributi diversita' di situazione che valga a giustificare un loro diverso trattamento legislativo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte